Risarcimento danni in caso di incidente sciistico.

Durante il periodo natalizio in molti approfitteranno dei giorni festivi per recarsi presso località di montagna e dedicarsi allo sci alpino.

Questa attività sportiva comporta una molteplicità di rischi, il più delle volte determinati dalla condotta tenuta sulle piste.

Ogni sciatore, al fine di non arrecare danni ed evitare di incorrere in responsabilità, deve avere un comportamento prudente e diligente e ad indossare (per i minori di 14 anni) il casco da sci.

Nello svolgimento della pratica sciistica, gli eventi dannosi nei quali si può rimanere coinvolti, oltre alle cadute accidentali, possono ricondursi a condotte, qualificabili (a seconda del rilievo penale o civile che assumono) o come reato o come illecito civile ed essere addebitabili al gestore dell’impianto oppure ad un altro sciatore.

Lo scontro maldestro tra sciatori è certamente l’evento di più frequente accadimento e, qualora sia riconducibile alla negligenza, impudenza ed imperizia di uno dei soggetti coinvolti, chi ne subisce le conseguenze dannose potrà attivarsi al fine di tutelare i propri diritti ed ottenere il risarcimento dei danni subiti.

Molto spesso ad avere la colpa è chi con comportamento negligente cagiona danno ad altri (ad esempio per il mancato rispetto delle distanze, a causa della eccessiva velocità o di un comportamento imprudente).

Qualora avvenga uno scontro tra sciatori la responsabilità andrà provata. Ciascuno avrà l’onere di provare che l’accaduto è riconducibile al comportamento dell’altra parte.

Affinché uno degli sciatori coinvolti sia liberato dalla presunzione di colpa concorrente di cui all’art. 2054, comma 2, c.c., è necessario l’accertamento che la condotta di questi sia stata del tutto estranea alla causazione del sinistro stesso. Lo sciatore avrà l’onere di provare, al fine di superare la presunzione di colpa concorrente, di aver fatto tutto il possibile per evitare l’incidente, ossia di aver tenuto una condotta regolare. Infatti, l’accertamento del comportamento colposo di uno dei conducenti non basta per attribuirgli la colpa esclusiva dell’incidente, essendo a tal fine necessario che l’altro fornisca la propria prova liberatoria.

Il danneggiato potrà fare valere il proprio diritto al risarcimento danni e risulterà applicabile la normativa dettata dalla cd. legge sulla pratica dello sci (legge n. 363 del 24/12/2003).

Tale legge all’art. 9 prescrive che ogni sciatore deve tenere una condotta che, in relazione alle caratteristiche della pista ed alla situazione ambientale, non costituisca pericolo per l’incolumità altrui. Il successivo art. 10 prescrive che lo sciatore a monte deve mantenere una direzione che gli consenta di evitare collisioni o interferenze con lo sciatore a valle (tali regole corrispondono in realtà al decalogo FIS, le quali risultano essere internazionalmente riconosciute).

In caso di concorso di colpa ognuno degli sciatori coinvolti dovrà corrispondere un risarcimento pari alla metà del danno subito dall’altro.

Ricostruire la dinamica di un incidente sciistico non è cosa semplice, soprattutto in assenza di testimoni e quando nessuna delle parti è intenzionata ad assumersene la responsabilità.

L’accertamento del comportamento colposo di uno dei conducenti è necessario e va provato (ad esempio con il verbale redatto dalle forze dell’ordine o con prova testimoniale). In caso di incidente sciistico ed al fine di individuare le responsabilità, sarà opportuno chiamare i soccorsi, recarsi eventualmente in ospedale, raccogliere materiale fotografico e le generalità di ulteriori utenti presenti in pista per future testimonianze. Anche le forze dell’ordine eventualmente intervenute sul luogo dell’incidente potranno identificare gli sciatori coinvolti ed avvalersi dei testimoni presenti per chiarirne la dinamica e le responsabilità.

Qualora il responsabile fosse coperto da polizza assicurativa verso terzi, sarà quest’ultima a pagare i danni causati dal proprio assicurato e a risarcire il danneggiato. Diversamente, sarà il responsabile dell’incidente ad adempiere direttamente all’obbligo di risarcimento dei danni (è consigliabile a tutti gli sciatori di informarsi con il gestore dell’impianto, sulle specifiche condizioni offerte dall’assicurazione sci e dall’assicurazione giornaliera).

Il danneggiato potrà agire per il risarcimento di tutti i danni patiti a causa del sinistro e potrà ottenere anche il risarcimento del danno biologico, così come accertato da un medico legale, distinguendo tra inabilità temporanea (la riduzione della capacità durante il percorso di guarigione) e inabilità permanente (le menomazioni fisiche non più perfettamente guaribili). A ciò si aggiungeranno anche i danni patrimoniali derivati dalla (forzata e prolungata) incapacità lavorativa, oltre al rimborso di tutte le spese determinate dall’incidente (è fondamentale documentare in maniera adeguata le perdite subite, come anche tutte le eventuali spese sostenute).

I danni in caso di incidente sciistico causato da una cattiva manutenzione della pista saranno invece addebitabili al gestore dell’impianto.

Il contratto di skipass è un contratto vero e proprio e viene stipulato tutte le volte in cui l’utente compra un biglietto per utilizzare gli impianti di risalita di una stazione sciistica. Se prima dell’introduzione del contratto di skipass la responsabilità del gestore era di tipo extracontrattuale ora invece è di tipo contrattuale. Ciò determina una serie di vantaggi per il danneggiato. Nella responsabilità contrattuale non spetta infatti al danneggiato dimostrare il danno ed il nesso causale (dovrà solo essere dimostrato che l’incidente si sia verificato sulla pista), ma anzi spetta al proprietario dell’impianto dimostrare che l’incidente sia stato conseguenza di una causa a lui non imputabile, diversamente sarà tenuto al risarcimento dei danni per inadempimento.

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