Gli NPL bancari (Non Performing Loans definiti dalla Banca d’Italia come “esposizioni nei confronti di debitori non più capaci di far fronte a tutte o parte delle loro obbligazioni contrattuali in quanto le loro circostanze economiche e finanziarie si sono deteriorate”) hanno ormai assunto una dimensione notevole.
Per smaltire tali crediti ammalorati spesso viene utilizzato lo strumento della cartolarizzazione, capace di offrire vantaggi in termini di celerità e sicurezza.
Nel caso di cessioni in blocco ex art. 4 della legge n. 130/1999 si applicano le disposizioni contenute nell’articolo 58, commi 2, 3 e 4, del testo unico bancario: “La banca cessionaria dà notizia dell’avvenuta cessione mediante iscrizione nel registro delle imprese e pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. La Banca d’Italia può stabilire forme integrative di pubblicità. I privilegi e le garanzie di qualsiasi tipo, da chiunque prestati o comunque esistenti a favore del cedente, nonché le trascrizioni nei pubblici registri degli atti di acquisto dei beni oggetto di locazione finanziaria compresi nella cessione conservano la loro validità e il loro grado a favore del cessionario, senza bisogno di alcuna formalità o annotazione. Restano altresì applicabili le discipline speciali, anche di carattere processuale, previste per i crediti ceduti. Nei confronti dei debitori ceduti gli adempimenti pubblicitari previsti dal comma 2 producono gli effetti indicati dall’art. 1264 del codice civile.”
Con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e l’iscrizione nel Registro delle Imprese, la cessione dei crediti diviene opponibile erga omnes senza ulteriori formalità: la pubblicazione e l’iscrizione sostituiscono, a tutti gli effetti, la notificazione della cessione ai debitori ceduti, secondo quanto previsto dall’art. 1264 c.c.
Non occorre, quindi, la notifica e l’accettazione della cessione da parte di tutti i debitori ceduti.
Il cessionario potrà avviare procedimenti giudiziari ed esecutivi richiamando l’atto di cessione dei crediti ed allegando l’estratto della Gazzetta Ufficiale che riporta la pubblicazione dell’avviso della cessione.
È però piuttosto frequente il caso in cui il debitore ceduto contesti la legittimazione attiva della cessionaria o comunque che non sia titolare del credito.
La giurisprudenza ha assunto, in proposito, posizioni contrastanti richiedendo, in alcuni casi, sforzi probatori particolarmente complessi in capo alla cessionaria.
Possono eccepire la carenza di legittimazione attiva il debitore ed il cedente, ma la stessa può essere rilevata anche d’ufficio dal Giudice in ogni stato e grado del giudizio (cfr. Cass. SS.UU. del 16/02/2016, n. 2951).
Secondo una parte della giurisprudenza è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell’avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l’indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, sempre che gli elementi presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione. È dunque necessario che i crediti ceduti siano individuabili, anche mediante il ricorso a criteri negativi o a dati numerici o temporali (cfr. Cass. nn. 15884/2019 e 17110/2019; Cass. n. 4334/2020).
La Suprema Corte ha evidenziato che l’art. 58, comma 2, testo unico bancario, richiede solo che venga data la notizia dell’avvenuta cessione, senza prescrivere un contenuto minimo informativo. Il contratto di cessione di crediti in blocco non deve neppure rispettare forme particolari per la sua validità. Nel caso in cui quanto pubblicato nella Gazzetta indichi senza incertezze i crediti inclusi dalla cessione, detto contenuto può anche risultare in concreto idoneo, secondo il prudente apprezzamento del giudice, a dimostrare la legittimazione attiva della cessionaria (Cass. n. 15884/2019; Cass. n. 5617/2020).
Da ultimo la Cassazione ha precisato che: “Nel caso di cessioni in blocco ex art. 4 della Legge n. 130 del 1999, la pubblicazione della notizia, richiamata anche dall’art. 58 del testo unico bancario (Legge n. 385 del 1993), ha la funzione di esonerare dalla notificazione stabilita in generale dell’art. 1264, cod. civ.; le previsioni in parola, dunque, hanno inteso agevolare la realizzazione della cessione “in blocco” di rapporti giuridici, stabilendo, quale presupposto di efficacia della stessa nei confronti dei debitori ceduti, la pubblicazione di un avviso nella Gazzetta Ufficiale e dispensando la cessionaria dall’onere di provvedere alla notifica della cessione alle singole controparti dei rapporti acquisiti: tale adempimento, ponendosi sullo stesso piano di quelli prescritti in via generale dall’art. 1264, cod. civ., può essere validamente surrogato da questi ultimi- e segnatamente dalla notificazione della cessione, che non è subordinata a particolari requisiti di forma; e può quindi aver luogo anche mediante l’atto di citazione con cui il cessionario intima il pagamento al debitore ceduto, ovvero nel corso del giudizio. In altri termini, la notifica al ceduto può avvenire utilmente e successivamente alla pubblicazione richiamata, rendendo quella specifica cessione egualmente opponibile. Ne discende che non può neppure esservi un ostacolo a che la stessa prova della cessione avvenga con documentazione successiva alla pubblicazione della notizia in Gazzetta Ufficiale, offerta in produzione nel corso del giudizio innescato proprio dall’intimazione al ceduto notificata dal cessionario” (Cass., ord. n. 10200 del 16/04/2021).
La notificazione stabilita in generale dell’art. 1264 c.c. può quindi aver luogo anche mediante l’atto con cui il cessionario intima il pagamento al debitore ceduto, ovvero nel corso di un giudizio ed in un momento successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale essendo tale adempimento di per sé solo sufficiente ad integrare il perfezionamento della predetta notifica.