Ogni istituto di credito assume un obbligo di rendiconto che si concretizza nell’invio periodico degli estratti conto ai clienti con i quali è stato sottoscritto un contratto di durata.
L’art. 119 TUB, rubricato “Comunicazioni periodiche alla clientela”, stabilisce che gli istituti bancari debbano fornire al cliente alla scadenza del contratto e comunque almeno una volta all’anno, una comunicazione circa lo svolgimento del rapporto.
Ha diritto alla consegna della documentazione e dei contratti anche chi succede al cliente a qualunque titolo ed il soggetto che subentra nell’amministrazione dei beni. Nessun dubbio può quindi sussistere sul diritto di accesso alla documentazione in capo agli eredi, nonché al curatore fallimentare, all’amministratore di sostegno ed al tutore.
È possibile richiedere non solo copia degli estratti conto, ma altresì dei contratti che sono intercorsi tra le parti.
La richiesta della documentazione bancaria può avvenire inviando una domanda scritta. Il termine entro il quale la banca è tenuta a mettere a disposizione la documentazione richiesta non deve essere superiore a novanta giorni. Se la banca si rifiuta di fornire i documenti o li consegna in ritardo, gli eredi possono agire in via giudiziale, chiedendo l’eventuale risarcimento dei danni subiti. Prima, però, ci si può rivolgere all’Arbitro Bancario Finanziario (ABF) per tentare il raggiungimento di una soluzione conciliativa.
In merito alle modalità di richiesta, è sufficiente che vengano forniti gli elementi minimi indispensabili per consentire l’individuazione della documentazione.
Per il rilascio di quanto richiesto le banche non possono chiedere compensi per la consegna, possono solo addebitare i costi necessari per la ricerca, la produzione e l’eventuale spedizione dei documenti. Alla mancata produzione da parte della banca del contratto consegue l’applicazione dell’art. 117 T.U.B.
Le banche spesso interpretano l’art. 119 TUB come norma che dispone l’obbligo di conservazione, non oltre dieci anni, dei documenti concernenti il rapporto bancario. In realtà, la menzionata disposizione non prevede sempre e comunque un limite decennale; tale limite si applica esclusivamente ai documenti contabili inerenti le singole operazioni, ma non ai documenti di sintesi ed agli estratti conto che la banca è tenuta a conservare dalla data di apertura fino alla chiusura del rapporto bancario.
A tal proposito la Giurisprudenza ha avuto modo di precisare che: “quanto all’ordine di consegna in copia della documentazione ultradecennale, che, in ordine alla consegna dei documenti contrattuali, gli stessi non soggiacciono al limite decennale di cui all’art. 119 co. 4 TUB (tale articolo ha portata speciale rispetto alla generale previsione di cui all’art. 2220 c.c.) poiché non trattasi di meri documenti contabili ma di documenti contenenti l’atto costitutivo del rapporto, per il quale è prescritta ex art. 117 TUB la forma scritta, come tale esigibili dal cliente in copia nei limiti della decorrenza della prescrizione ordinaria (cioè dieci anni dalla chiusura del rapporto di conto corrente) e che, quanto agli estratti conto e agli scalari, neppure tale documentazione contabile di sintesi soggiace al limite della decennalità ex art. 119 co. 4 TUB, norma che si riferisce unicamente alla “documentazione inerente a singole operazioni” e non ai documenti di sintesi come appunto estratti conto e gli scalari che la banca è tenuta (in base al combinato disposto dei co. 1 e 2 dell’art. 119 TUB) a consegnare in copia al cliente durante il rapporto e alla sua scadenza con termine prescrizionale ordinario dalla chiusura del rapporto (Trib. Bari, 7/10/2020; Trib. Catania, 14/01/2020; Trib. Napoli, 19/06/2019).
In merito poi all’utilizzo della consulenza tecnica d’ufficio, la Cassazione ha precisato che non è consentito al consulente nominato dal giudice di sostituirsi alla parte, andando a ricercare i dati che costituiscono materia di onere di allegazione e di prova e che non gli siano stati forniti; infatti, in questo modo il giudice verrebbe impropriamente a supplire al carente espletamento dell’onere probatorio, in violazione sia dell’art. 2697 c.c., che del principio del contraddittorio.
La Suprema Corte con la sentenza 8/6 – 19/09/2021, n. 24641, ha affermato che: “Il diritto spettante al cliente, a colui che gli succede a qualunque titolo o che subentra nell’amministrazione dei suoi beni, ad ottenere, a proprie spese, copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni, ivi compresi gli estratti conto, sancito dall’articolo 119, quarto comma, del Decreto Legislativo 1° settembre 1993, n. 385, recante il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, può essere esercitato in sede giudiziale attraverso l’istanza di cui all’articolo 210 c.p.c., in concorso dei presupposti previsti da tale disposizione, a condizione che detta documentazione sia stata precedentemente richiesta alla banca, che senza giustificazione non vi abbia ottemperato; la stessa documentazione non può essere acquisita in sede di consulenza tecnica d’ufficio contabile, ove essa abbia ad oggetto fatti e situazioni che, essendo posti direttamente a fondamento della domanda o delle eccezioni delle parti, debbano necessariamente essere provati dalle stesse”.
Da ultimo, giova rilevare che sussiste il diritto del cliente, ai sensi dell’art. 119, comma 4, T.U.B., di ottenere dall’istituto bancario la consegna di copia della documentazione indipendentemente dall’adempimento del dovere di informazione da parte della banca e anche dopo la conclusione del rapporto; tale diritto si configura come un diritto sostanziale autonomo, la cui tutela è riconosciuta come situazione giuridica finale e non strumentale, ragione per cui non assume alcun rilievo l’utilizzazione che il cliente intende fare della documentazione(cfr. Tribunale Pistoia, 14/09/2021).