Il debitore che ha subito il pignoramento dell’abitazione principale, in seguito al mancato pagamento delle rate di un mutuo ipotecario, può evitare la vendita forzata.
L’art. 41 bis del D.L. 124/2019, convertito dalla L. 157 del 19 dicembre 2019, ha infatti introdotto la possibilità per l’esecutato di ottenere dalla propria banca la rinegoziazione del mutuo in essere o, in alternativa, la concessione di un nuovo finanziamento diretto all’estinzione del precedente da parte di un diverso intermediario.
L’accesso al beneficio è subordinato alla sussistenza delle condizioni previste dall’art. 41 bis secondo comma:
- il debitore deve rivestire la qualità di consumatore;
- il debito deve derivare da un mutuo ipotecario garantito da ipoteca di primo grado costituita sull’abitazione principale del debitore;
- il creditore ipotecario di primo grado deve essere una banca, un intermediario finanziario oppure una società per la cartolarizzazione dei crediti. Questi soggetti al momento della presentazione dell’istanza devono aver già intrapreso, o essere intervenuti, nella procedura esecutiva avente ad oggetto l’immobile ipotecato;
- la notifica dell’atto di pignoramento deve essere avvenuta entro il 21/03/2021 e, al momento della richiesta, il debitore esecutato deve avere rimborsato almeno il 5% del capitale finanziato;
- il debito complessivo per cui il creditore agisce esecutivamente, comprensivo di spese ed interessi calcolati a norma dell’art. 2855 c.c., non deve essere superiore ad euro 250.000,00;
- l’importo offerto dal debitore deve essere pari al minor valore tra il debito per capitale ed interessi, calcolato a norma dell’art. 2855 c.c. ed il 75% del prezzo base della successiva asta. Se l’asta non fosse ancora stata fissata, il 75% è calcolato sulla base del valore dell’immobile attribuito dall’esperto stimatore nominato dal giudice dell’esecuzione;
- l’importo rinegoziato (o finanziato da altra banca) deve essere restituito con una dilazione non inferiore a dieci anni e non superiore a trenta, decorrenti dalla data di sottoscrizione dell’accordo. In ogni caso, la sua durata in anni, sommata all’età del debitore, non può superare 80 anni;
- la richiesta deve essere presentata entro il termine del 31/12/2022 e per una sola volta.
La rinegoziazione del mutuo o il nuovo finanziamento possono essere assistiti dalla garanzia a prima richiesta rilasciata dal Fondo di garanzia per la prima casa.
Una volta presentata la richiesta, il Giudice dell’Esecuzione può, su istanza del debitore e sentiti tutti i creditori muniti di titolo esecutivo, sospendere il processo esecutivo fino un massimo di sei mesi.
La rinegoziazione del mutuo è comunque subordinata alla verifica da parte della creditrice circa la sussistenza dei requisiti fissati dalla Legge, nonché del merito creditizio del debitore o dei soggetti destinatari del finanziamento, ai sensi dell’art. 41 bis, comma secondo e terzo (comma 5: Il creditore o, nei casi di cui al comma 3, il finanziatore svolge una valutazione del merito di credito nel rispetto di quanto previsto nella disciplina di vigilanza prudenziale ad esso applicabile, all’esito della quale può accettare la richiesta di rinegoziazione o di finanziamento, a condizione che il suo contenuto sia conforme alle previsioni di cui al comma 2 e previa verifica con esito positivo del merito creditizio del debitore ovvero, nei casi regolati dal comma 3, del destinatario del finanziamento).
Il merito creditizio deve essere inteso alla luce della ratio nella norma (ispirata al sostegno di debitori in caso di pignoramento della casa di abitazione) e tenuto conto della garanzia statale che assisterà il nuovo finanziamento, rinegoziato o in surroga.
Nella norma in esame non è prevista alcuna sanzione a carico del finanziatore che non abbia valutato il merito creditizio, quindi il giudice non può procedere a quella valutazione per negare il diritto alla sospensione dell’esecuzione non essendo la valutazione contemplata tra le condizioni richieste per poter procedere alla rinegoziazione o alla richiesta di surroga del mutuo a diverso finanziatore.
Il potere di sospensione della procedura esecutiva ex art. 41 bis non presuppone la dichiarazione da parte della banca dell’apertura di una trattativa per la rinegoziazione del mutuo: in tale prospettiva il dissenso del creditore procedente non è ostativo al rilascio del provvedimento di concessione, posto che la valutazione del merito creditizio si inserisce in un momento posteriore alla presentazione della istanza da parte del debitore.
Nello stesso senso, ritenuti sussistenti i presupposti innanzi evidenziati il giudice sospende la procedura per consentire al creditore di svolgere una valutazione del merito di credito all’esito della quale potrà accettare o meno la richiesta di rinegoziazione, ma motivando l’eventuale diniego nei termini di cui all’art. 624 bis c.p.c.
Il legislatore ha scelto di attribuire eccezionalmente ai consumatori esecutati che rientrino nelle menzionate condizioni un vero e proprio diritto ad ottenere rinegoziazione o rifinanziamento e l’esdebitazione per il residuo.
Peraltro, come segnala la stessa Circolare ABI. del 31/05/2021, rispetto alla precedente formulazione dell’art. 41 bis, <<al fine di rendere immediatamente operativa la disciplina in questione, l’attuale norma non prevede più l’emanazione di un Decreto da parte del Ministro dell’Economia e delle Finanze (di concerto con il Ministro della Giustizia e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita la Banca d’Italia) per definire ulteriori modalità di applicazione della disciplina in questione>>.