Espropriazione presso terzi ed imposta di registrazione dell’ordinanza di assegnazione

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In seguito all’emissione di un’ordinanza di assegnazione in un procedimento di pignoramento presso terzi potrebbe sorgere il dubbio di quale soggetto sia tenuto al pagamento della relativa imposta di registro.
In mancanza di espresso addebito all’esecutato, tale importo dovrà essere pagato dal debitore originario.
Quest’ultimo sarà quindi tenuto a rimborsare il creditore della spesa e, in base all’art. 95 c.p.c., l’addebito non spetterà al terzo pignorato. Qualora per l’incapienza del credito assegnato l’importo dovuto per l’imposta di registro non possa essere effettivamente recuperato, in tutto o in parte, nei confronti del debitore del debitore (cd. debitor debitoris), questo farà capo per la differenza sin dall’inizio al debitore originario, tenuto a rifondere il creditore tutte le spese occorrenti per l’espropriazione forzata.
Ciò è stato precisato dalla Corte di Cassazione con l’ordinanza del 2/02/2022, n. 3215 (ed in precedenza anche Cass. n. 10420 del 3/06/2020).
Tutte le volte in cui all’esito di un procedimento di espropriazione forzata di crediti presso terzi, se l’ordinanza di assegnazione pronunciata dal Giudice contiene l’espresso addebito all’esecutato – oltre che dei crediti posti in esecuzione e delle spese del processo – del costo di registrazione del provvedimento, il relativo importo deve essere annoverato tra le spese di esecuzione liquidate in favore del creditore e potrà essere preteso ai sensi dell’art. 95 c.p.c. in sede di escussione del terzo e nei limiti della capienza del credito assegnato. Pertanto, in questi casi, è escluso l’interesse del creditore procedente ad ottenere un ulteriore titolo esecutivo contro l’originario debitore per la ripetizione delle spese di registrazione.
Qualora, invece, nell’ordinanza di assegnazione dovesse mancare un espresso addebito all’esecutato del costo della registrazione, tale importo sarebbe di competenza del debitore originario, tenuto a rifondere il creditore della registrazione, e non del terzo pignorato, in base all’art. 95 c.p.c..
Da ultimo nell’eventualità in cui per l’incapienza del credito assegnato l’importo dovuto per l’imposta di registro non possa essere effettivamente recuperato, in tutto o in parte, nei confronti del debitore del debitore (cd. debitor debitoris), questo farà capo per la differenza al debitore originario, tenuto a rifondere il creditore di tutte le spese occorrenti per l’espropriazione forzata.

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