In ogni contratto di mutuo è prevista la possibilità di procedere all’estinzione anticipata del finanziamento, restituendo in tutto o in parte il capitale residuo; ciò consente di risparmiare sugli interessi non ancora maturati.
È circostanza discussa se la commissione di estinzione anticipata possa rientrare tra le voci da considerare, al fine di verificare il superamento del tasso soglia usurario.
Quanti sostengono che non debba essere inclusa fra i costi connessi all’erogazione del finanziamento rilevano che tale costo sarebbe meramente eventuale e pertanto insuscettibile di essere considerato ai fini del calcolo dell’usurarietà del mutuo.
A tal proposito, la Corte di Appello di Perugia ha recentemente precisato che: “Nei contratti di mutuo la commissione di estinzione anticipata non può essere considerata un costo collegato all’erogazione del credito perché tale voce viene in rilievo solo se il mutuatario decida di recedere dal contratto, esercitando un diritto potestativo a lui riconosciuto su cui la banca non può interferire; né la banca ha il potere di anticipare la chiusura dell’operazione per maturare il diritto al pagamento di una penale di estinzione poiché il contratto non la prevede. Pertanto, ai fini della valutazione dell’usurarietà o meno del contratto la pattuizione della commissione di estinzione anticipata non rientra nel calcolo, poiché il costo non può ritenersi collegato all’erogazione del credito” (Corte Appello Perugia sez. I, 01/10/2021, n. 561).
La penale di estinzione, nel caso di recesso anticipato, costituisce un onere meramente potenziale, poiché non dovuto per effetto della mera conclusione del contratto, ma subordinato al verificarsi di eventi futuri rimessi nella disponibilità del cliente. Quindi non è direttamente collegata all’erogazione del finanziamento e viene in rilievo unicamente nell’ipotesi in cui il rapporto non segua l’andamento concordato.
La penale è per sua natura solo eventuale/potenziale e straordinaria, e quindi non immediatamente collegata, quale interesse o costo, all’erogazione del credito.
In materia di mutuo, ai fini del superamento del tasso soglia usura da parte degli interessi di mora, non potrebbe quindi essere presa in considerazione l’incidenza di oneri e commissioni e spese, ivi inclusa la commissione di estinzione anticipata, poiché funzione della stessa non è quella di remunerare l’erogazione del credito, come richiesto dalla Legge n. 108 del 1996 ai fini della valutazione della usurarietà dei tassi pattuiti, bensì quella di compensare la banca mutuante delle conseguenze economiche per sé negative derivanti dall’estinzione anticipata del debito da restituzione, nell’ipotesi in cui il mutuatario intenda esercitare la facoltà di recesso prima della scadenza naturale del contratto.
Da ultimo la Corte di Cassazione ha avuto modo di affermare che: “ne deriva l’impossibilità di cumulare, ai fini in esame, la commissione di estinzione anticipata con gli interessi moratori. La prima costituisce infatti una clausola penale di recesso, che viene richiesta dal creditore e pattuita in contratto per consentire al mutuatario di liberarsi anticipatamente dagli impegni di durata, per i liberi motivi di ritenuta convenienza più diversi, e per compensare, viceversa, il venir meno dei vantaggi finanziari che il mutuante aveva previsto, accordando il prestito, di avere dal negozio; i secondi, come noto, costituiscono una clausola penale risarcitoria volta a compensare il ritardo nella restituzione del denaro, così da sostituire, incrementati, gli interessi corrispettivi. Ma, a ben vedere, proprio la natura di penale per recesso, propria della commissione di estinzione anticipata, comporta che si tratta di voce non computabile ai fini della verifica di non usurarietà; la commissione in parola non è collegata se non indirettamente all’erogazione del credito, non rientrando tra i flussi di rimborso, maggiorato del correlativo corrispettivo o del costo di mora per il ritardo nella corresponsione di quello; non si è di fronte, cioè, a “una remunerazione, a favore della banca, dipendente dall’effettiva durata dell’utilizzazione dei fondi da parte del cliente” (arg. D.L. n. 185 del 2008, ex art. 2-bis, quale convertito), posto che, al contrario, si tratta del corrispettivo previsto per sciogliere gli impegni connessi a quella” (Cassazione Civile, sez. 3, n. 7352/2022, pubbl. il 7/03/2022).