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L’Euribor è un tasso di interesse di riferimento e rappresenta la media dei tassi ai quali le primarie banche europee propongono depositi interbancari a termine in euro ad altre primarie banche. È un parametro che viene utilizzato come punto di riferimento per calcolare il tasso da applicare ad un mutuo a tasso variabile.
Avviene frequentemente che parte mutuataria lamenti la nullità del dato traibile dall’Euribor poiché si fonderebbe sulla illegittimità della fissazione del tasso nel periodo settembre 2005 – maggio 2008, in quanto oggetto di manipolazione da parte di un gruppo di banche, come accertato dalla Commissione Antitrust Europea con la decisione del 4/12/2013.
A tal proposito la Giurisprudenza ha però precisato che l’illegittimità della clausola contenente il tasso Euribor deve essere specificatamente provata: “La parte che lamenti l’illecito antitrust deve dare specifica prova dell’intesa manipolativa del tasso Euribor in suo danno secondo le regole ordinarie dell’onere della prova, a meno che questa non risulti già accertata dall’autorità amministrativa incaricata della vigilanza sul mercato, poiché, in questo ultimo caso, la parte può avvalersi di tale prova privilegiata. In particolare, dovrà dimostrare l’influenza determinante del comportamento del sistema bancario sull’entità del tasso, tenendo di conto che il tasso Euribor costituisce un indice medio, calcolato su dati che si assumono oggettivi, che possono entrare a far parte del contratto individuale anche per relationem (senza che vi sia violazione dell’art. 117 TUB)” (Corte appello Ancona sez. I, 9/08/2022, n. 1060).
È quindi necessario che venga fornita la dimostrazione che la banca mutuante sia una di quelle che quotavano l’Euribor e, quindi, che potenzialmente possa avere contribuito alla manipolazione, oltre al fatto che la manipolazione sia stata a sfavore di parte mutuataria.
A sostegno di tale tesi si sono succedute diverse pronunce:
“È inesatto affermare che Euribor sia frutto di un accordo di cartello, per fissare “direttamente o indirettamente i prezzi” e quindi che la clausola contrattuale che rinvia a tale parametro sia nulla come conseguenza “a valle” dell’intesa restrittiva a monte. Un’intesa anticoncorrenziale può risultare illecita sotto il profilo dell’art. 101 trattato UE e comportare, a carico degli intermediari segnalanti che hanno partecipato all’intesa illecita, l’obbligo di risarcire il danno eventualmente arrecato al danneggiato, se è nella misura in cui il tasso Euribor, malgrado le cautele adottate, abbia subito uno scostamento artificioso” (Tribunale di Torino, sentenza del 22/09/2020 n. 3225);
“Non si può ritenere che la partecipazione di un istituto di credito al panel deputato alla rilevazione dell’indice Euribor comporti, in maniera automatica, che l’ente di credito partecipante abbia falsato i valori riferiti all’Agenzia Reuters; come neppure che si sia avvalso dei benefici che si possono trarre dall’Euribor falsato” (Tribunale di Genova, ordinanza del 22/01/2019).
Nello stesso senso si segnalano anche Tribunale di Parma, sentenza del 19/12/2018 n. 1873; Tribunale di Milano, sentenza del 12/12/2016 n. 13562; Tribunale di Milano, sentenza del 9/01/2017 n. 111; Tribunale di Bologna, sentenza del 6/12/2016 n. 2977; Tribunale di Torino, sentenza del 27/04/2016 n. 2365; Tribunale di Cuneo, sentenza n. 887/2021.
È stata inoltre giudicata valida la determinazione del tasso di interesse parametrato a valori Euribor: “L’Euribor, benché soggetto a continue variazioni ed influenzato dal comportamento del sistema bancario, è comunque un indice medio calcolato sulla base del comportamento adottato dalle principali banche europee ed internazionali in relazione alle variazioni del tasso ufficiale BCE e dunque diffuso giornalmente dalla federazione delle banche europee sulla scorta di dati che si assumono oggettivi. Come tale, si tratta di un criterio di determinazione del tasso di interesse individuabile e verificabile: da ciò consegue che la clausola di determinazione del tasso di interesse corrispettivo che si limita al richiamo del tasso Euribor è validamente stipulata ai sensi dell’articolo 1346 c.c.” (Corte appello L’Aquila sez. I, 12/04/2022, n.551).
“Affinché, nel contratto di mutuo, una convenzione relativa agli interessi sia validamente stipulata deve avere un contenuto univoco e specificare puntualmente il tasso di interesse; ove esso sia variabile, è idoneo – ai fini della sua precisa individuazione – il riferimento a parametri fissati su scala nazionale alla stregua di accordi interbancari. L’Euribor soddisfa tale criterio” (Tribunale Trapani sez. I, 16/02/2022, n.170).
In conclusione, la nullità del contratto di mutuo va esclusa in caso di mero richiamo all’indice Euribor. Tale riferimento non implica infatti un’automatica indeterminatezza della clausola.
È, inoltre, onere della parte che lamenta l’alterazione del tasso provare una diretta responsabilità dell’istituto bancario con riferimento alla presunta manipolazione.