Riforma dell’esecuzione forzata

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Le principali novità in tema di esecuzione forzata volte ad accelerarne lo svolgimento ed in vigore dal 1° marzo 2023 (cd. Riforma Cartabia) sono le seguenti:

  • è stata abrogata la formula esecutiva e l’intera disciplina della spedizione in forma esecutiva; le sentenze, i provvedimenti giudiziali e gli atti ricevuti da notaio o da altro pubblico ufficiale dovranno essere formati in copia attestata conforme all’originale per valere come titolo per l’esecuzione forzata;
  • l’istanza per la ricerca telematica dei beni da pignorare sospende automaticamente il termine di efficacia del precetto;
  • la documentazione ipo-catastale o la certificazione notarile sostitutiva vanno depositate entro il medesimo termine di quarantacinque giorni dal pignoramento, medesimo termine previsto per il deposito dell’istanza di vendita, salvo proroga di ulteriori quarantacinque giorni;
  • il custode dell’immobile pignorato è nominato contestualmente alla nomina dello stimatore ed è stata formalizzata la collaborazione tra i due ausiliari (in particolare, ai fini della verifica della documentazione relativa agli immobili pignorati);
  • l’ordine di liberazione viene emesso nel momento in cui è disposta la vendita nel caso in cui il debitore non occupi l’immobile pignorato o sia detenuto da un terzo privo di titolo (o inopponibile alla procedura); qualora l’immobile sia invece occupato dal debitore, l’ordine di liberazione viene emesso unitamente al Decreto di trasferimento; la liberazione viene eseguita direttamente dal custode che non dovrà notificare né il precetto di rilascio, né il successivo preavviso di sloggio;
  • è stata introdotta la cd. vendita diretta finalizzata a favorire una liquidazione rapida del bene pignorato con la collaborazione del soggetto esecutato;
  • sono stati previsti degli schemi per la relazione di stima e per gli avvisi di vendita;
  • nel rispetto della normativa in tema di antiriciclaggio, è stato previsto che l’aggiudicatario consegni un’autocertificazione (vengono quindi estese alle procedure espropriative le disposizioni in materia di antiriciclaggio);
  • sono stati disciplinati i requisiti di iscrizione all’elenco, le verifiche, l’aggiornamento, la rotazione e i limiti agli incarichi dei professionisti delegati alle vendite;
  • sono state estese le attività demandate al professionista delegato; il progetto distributivo e i pagamenti sono curati dal professionista delegato, sotto il controllo del Giudice dell’esecuzione;
  • è stato modificato l’art. 614 bis c.p.c. in tema di misure coercitive per il caso di ritardo nell’adempimento, sono stati integrati i criteri di determinazione quantitativa del loro importo ed è stata prevista la possibilità di chiederle al Giudice dell’esecuzione, quando non siano state richieste al Giudice della cognizione o per titoli esecutivi diversi dai provvedimenti di condanna, purché relativi a crediti non pecuniari.
  • Mentre sono già in vigore dal 22/06/2022:
  • l’attribuzione della competenza per l’espropriazione di crediti della Pubblica Amministrazione ai tribunali ove è presente la sede dell’ufficio dell’Avvocatura dello Stato, nel cui distretto il creditore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede;
  • la notifica da parte del creditore procedente al debitore esecutato ed al terzo pignorato di un avviso di avvenuta iscrizione a ruolo del pignoramento presso terzi, a pena di inefficacia dello stesso e di estinzione della procedura.

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