https://www.opendotcom.it/pct-processo-civile-telematico/blog/pignoramento-conto-corrente-cointestato/17455Ai fini del recupero di un credito, è frequente che in seguito alla notifica di un pignoramento presso terzi ad una banca in qualità di terza emerga la cointestazione di un conto corrente tra più soggetti, non tutti debitori del procedente.
È infatti possibile procedere al pignoramento di beni indivisi, anche quando non tutti i comproprietari siano obbligati verso il procedente. L’art. 599 c.p.c. prevede la possibilità di pignorare beni indivisi anche quando non tutti i comproprietari siano obbligati verso il creditore.
In tale caso, le quote di ciascuno si presumono uguali sia nei rapporti interni sia nei rapporti con i terzi creditori (cfr. artt. 1298 e 1854 c.c.).
Da ciò deriva che il pignoramento da parte del creditore verso uno degli intestatari di un conto corrente bancario può avere ad oggetto unicamente la quota di sua spettanza.
In seguito alla notifica del pignoramento presso terzi, la banca dovrà però vincolare l’intero saldo positivo (e non solo la quota di spettanza dell’esecutato).
L’istituto di credito vincolerà l’intera somma precettata, senza tener conto della presunzione di comproprietà tra i cointestatari.
La banca non è infatti gravata dall’obbligo di verificare la provenienza delle somme presenti sul conto corrente né di risolvere i problemi relativi ai limiti di pignorabilità, che dovranno invece essere valutati e decisi dal Giudice dell’Esecuzione.
Come detto, in assenza di prova contraria, le quote dei cointestatari del conto si presumono uguali ed il Giudice dell’Esecuzione procederà all’assegnazione in favore del creditore procedente della metà dell’importo pignorato (nel caso in cui i cointestatari siano due). Sarà onere del soggetto cointestatario dimostrare che la propria quota di contitolarità del conto sia superiore al 50%, onde poi ottenere lo svincolo delle somme eccedenti.
La Corte di Cassazione in più pronunce ha affermato che: “la cointestazione di un c/c, attribuendo agli intestatari la qualità di creditori o debitori solidali dei saldi del conto corrente – art. 1854 cod. civ. – sia nei confronti dei terzi sia nei rapporti interni, fa presumere la contitolarità dell’oggetto del contratto ex art. 1298 e l’eguaglianza delle parti di ciascuno, […] presunzione che dà luogo solo alla inversione onere della prova e può essere superata da chi deduce una situazione giuridica diversa” (cfr., ex plurimis, Cass. n. 4838 del 2021).
Il cointestatario non esecutato potrebbe comunque agire in opposizione ex art. 619 c.p.c. o nelle forme ordinarie per tutelare eventuali sue ragioni.