Gli oneri probatori nel contenzioso bancario

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La distribuzione degli oneri probatori nel contenzioso è un argomento complesso che caratterizza le controversie bancarie.
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza del 29/10/2020, n. 23852, ha specificato che la proposizione di contrapposte domande, da parte della banca e del correntista, implica che ciascuna delle parti sia gravata della prova della propria pretesa.

La Suprema Corte ha dato continuità all’orientamento secondo cui il correntista che agisca giudizialmente per l’accertamento giudiziale del saldo e la ripetizione delle somme indebitamente riscosse dall’istituto di credito è gravato dell’onere di produrre l’intera serie degli estratti conto.
L’incompletezza documentale relativa va a danno del correntista, su cui grava l’onere di provare il fatto costituivo della propria domanda; in assenza di diverse evidenze, il conteggio del dare e avere dovrà essere effettuato partendo dal primo saldo a debito del cliente documentalmente riscontrato.
Entrambe le parti devono ritenersi onerate della prova delle contrapposte pretese aventi ad oggetto l’inesistenza e l’esistenza del credito dedotto in lite.
In buona sostanza, ciascuno dei due antagonisti ha l’onere di dar prova delle operazioni da cui si origina il saldo.
In particolare, in relazione all’onere della prova ex art. 2697 c.c. sono state distinte le seguenti ipotesi:

  • una volta che sia stata esclusa la validità, per mancanza dei requisiti di legge, della pattuizione di interessi ultralegali a carico del correntista, la ricostruzione dei movimenti di dare / avere deve avvenire attraverso i relativi estratti, a partire dalla data dell’apertura del conto corrente con applicazione del tasso legale, sulla base di dati contabili certi in ordine alle operazioni ivi registrate;
  • quando è il correntista ad agire giudizialmente per l’accertamento giudiziale del saldo e la ripetizione delle somme indebitamente riscosse dall’istituto di credito, essendo attore in giudizio, egli dovrà farsi carico della produzione dell’intera serie degli estratti conto;
  • qualora poi il cliente limiti l’adempimento del proprio onere probatorio soltanto ad alcuni aspetti temporali dell’intero andamento del rapporto, producendo la documentazione del rapporto in modo incompleto, il giudice può integrare la prova carente “anche con altri mezzi di cognizione disposti d’ufficio, in particolare con la consulenza contabile, utilizzando, per la ricostruzione dei rapporti di dare e avere, il saldo risultante dal primo estratto conto, in ordine di tempo, disponibile e acquisito agli atti”;
  • tale situazione di incertezza documentale non determina il rigetto automatico della domanda di restituzione dell’indebito da parte del correntista, ma è possibile procedere alla ricostruzione anche attraverso altre prove documentali o argomenti di prova desunti dalla condotta processuale tenuta dal correntista o dalla banca;
  • diversamente, si devono elaborare i conteggi partendo dal primo saldo debitore documentato; per l’ipotesi in cui sia il correntista ad agire per la ripetizione dell’indebito e la banca a resistere in giudizio, in mancanza di elementi utili che consentano di affermare che il debito del cliente, nel periodo non documentato, fosse inesistente o inferiore o che addirittura, in quel periodo, fosse maturato un credito per il cliente, dovrà assumersi come dato di partenza per le rielaborazioni delle successive operazioni il saldo iniziale, a debito e quindi sfavorevole allo stesso attore, risultante dal primo degli estratti conto acquisiti in giudizio;
  • qualora invece sia la banca che agisce in giudizio per il pagamento delle somme portate dal saldo di conto corrente, salvo quanto affermato in merito all’estratto-conto che non costituisce l’unico mezzo di prova attraverso cui ricostruire le movimentazioni del rapporto, sarà la banca a doversi far carico della produzione dell’intera serie degli estratti conto; in mancanza, i conteggi verranno rielaborati considerando pari a zero il saldo iniziale del primo degli estratti conto prodotti.

Viene così enunciato il principio di diritto: “nei rapporti bancari di conto corrente, una volta che sia stata esclusa la validità della pattuizione di interessi ultralegali o anatocistici a carico del correntista e si riscontri la mancanza di una parte degli estratti conto, il primo dei quali rechi un saldo iniziale a debito del cliente, la proposizione di contrapposte domande da parte della banca e del correntista implica che ciascuna delle parti sia onerata della prova della propria pretesa; in conseguenza, in assenza di elementi di prova che consentano di accertare il saldo del conto nel periodo non documentato, e in mancanza di allegazioni delle parti che permettano di ritenere pacifica l’esistenza di un credito o di un debito di un certo importo con riferimento a tale arco temporale, deve procedersi alla determinazione del rapporto di dare e avere, con riguardo al periodo successivo, per cui constano gli estratti conto, precedendosi all’azzeramento del saldo iniziale del primo di detti estratti conto” (Cassazione, ordinanza del 29/10/2020, n. 23852).

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