Il pignoramento di un bene immobile in comunione legale dei coniugi è una questione complessa e controversa che si concretizza quando una procedura esecutiva viene intrapresa dal creditore particolare del singolo coniuge in relazione ad un cespite comune.
A differenza di quella ordinaria, la comunione legale è senza quote e riguarda l’intero patrimonio comune complessivamente inteso: ciascun coniuge è titolare di un diritto che ha ad oggetto tutti i beni della comunione e ognuno di essi per l’intero e non per una frazione. Non è inoltre consentita la partecipazione di estranei, trattandosi di una comunione diretta alla tutela della famiglia e non della proprietà individuale.
Secondo la Corte di Cassazione, il limite della quota del 50% non opera ai fini del pignoramento. Pertanto la casa in comunione potrà essere pignorata e venduta per l’intero e non solo per la metà. L’intera abitazione in comunione legale è pignorabile, anche se il debito è di uno solo dei coniugi: “la natura di comunione senza quote della comunione legale dei coniugi comporta che l’espropriazione, per crediti personali di uno solo dei coniugi, di un bene (o di più beni) in comunione abbia ad oggetto il bene nella sua interezza e non per la metà” (cfr. Cass. ord. n. 20845 del 21/07/2021).
Prima di intraprendere l’esecuzione sarà opportuno preliminarmente verificare l’effettivo regime patrimoniale dei coniugi mediante l’estratto dell’atto di matrimonio del debitore e l’atto di pignoramento dovrà essere notificato e trascritto nei suoi confronti per l’intero della quota, mentre al coniuge non debitore dovrà essere notificato l’avviso, ex art. 599 c.p.c.
Al coniuge non debitore non è riconosciuta la possibilità che venga escussa solamente la quota di metà del bene comune né che venga venduta solo una porzione materiale corrispondente, per valore, alla metà del valore del bene oggetto di esecuzione. Il coniuge non debitore, non avendo la possibilità di inibire l’esecuzione forzata, è soggetto passivo dell’espropriazione con diritti e doveri identici a quelli dell’esecutato, dovendo riconoscersi al coniuge non debitore, tutte le garanzie di carattere processuale, attraverso la notifica dell’avviso di pignoramento e, all’esito della vendita dell’immobile, la corresponsione della metà della somma di denaro ricavata.
In ogni caso, il coniuge estraneo al debito avrà diritto ad ottenere la metà della somma lorda ricavata dalla vendita del bene stesso o del valore di questo, in caso di assegnazione del bene al creditore procedente.
In particolare, il coniuge non debitore potrà rivendicare la metà lorda non potendo farsi carico delle spese di una liquidazione che ha avuto luogo contro la sua volontà.
La soluzione precisata dalla Corte di Cassazione consente quindi di dar corso all’azione esecutiva assicurando anche le opportune garanzie in favore del coniuge non debitore.