Pubblicazione della vendita sul P.V.P.

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L’art. 631 bis c.p.c. prescrive che: “Se la pubblicazione sul portale delle vendite pubbliche non è effettuata nel termine stabilito dal giudice per causa imputabile al creditore pignorante o al creditore intervenuto munito di titolo esecutivo, il giudice dichiara con ordinanza l’estinzione del processo esecutivo e si applicano le disposizioni di cui all’articolo 630, secondo e terzo comma”.

Il disposto è stato introdotto dal D.L. 83/2015 (convertito dalla Legge 132/2015) e si applica dal febbraio 2018 in seguito alla messa in funzione del portale delle vendite pubbliche gestito dal Ministero della Giustizia ed ha variato l’art. 490 c.p.c. sostituendo l’obbligo dell’affissione con la pubblicazione sul portale.

La norma stabilisce che in seguito alla mancata o tardiva pubblicazione dell’avviso di vendita sul portale (cd. P.V.P.) per causa imputabile al creditore si verifica l’estinzione della procedura esecutiva.

La Cassazione a tal proposito ha recentemente precisato che: “l’estinzione ex art. 631 bis cod. proc. civ. è conseguenza tipizzata dell’inadempimento, colpevole, dell’onere di dare pubblicità all’avviso entro un termine individuato e presuppone, perciò, che: 1) il termine per la pubblicazione sul P.V.P. sia stato determinato dal Giudice dell’esecuzione o dal professionista delegato (a ciò abilitato per il potere direttivo del processo che comunque gli compete, come statuito da Cass. Sez. 3, Sentenza n. 2044 del 27/01/2017, Rv. 642712-01) in un provvedimento esplicito o, in mancanza, che lo stesso sia implicitamente desunto dal riferimento dell’art. 490, comma 3, cod. proc. civ. al periodo di «almeno quarantacinque giorni prima del termine per la presentazione delle offerte» (quest’ultima norma, invero, non riguarda propriamente la pubblicità obbligatoria sul P.V.P., prescritta nel primo comma, ma essa segna il limite temporale ultimo per lo svolgimento di un’adeguata campagna pubblicitaria); 2) il predetto termine sia spirato invano; 3) l’omessa pubblicazione sia dovuta all’inerzia (o all’inadempimento) del creditore. Sussistendo tali presupposti, si verifica l’estinzione disciplinata dalla norma, che – in ragione della sua specialità e della tassatività delle ipotesi di estinzione (tipica) – non riguarda fattispecie diverse da quelle previste: la mancata esecuzione delle altre forme di pubblicità della vendita esula dalla portata applicativa dell’art. 631 bis cod. proc. civ. e può, invece, determinare un vizio della vendita forzata o, se rilevata prima di quest’ultima, condurre ad un provvedimento di chiusura anticipata della procedura” (Cassazione civile, Sez. III, 14/03/2022, n. 8113).

Con la medesima pronuncia la Corte ha quindi chiarito che: “Mentre l’inerzia (colpevole) del creditore rispetto alla pubblicazione sul P.V.P. comporta automatica decadenza e dà luogo a estinzione (tipica) dell’esecuzione forzata, l’inutile spirare del termine (ordinatorio ma che, in assenza di proroga, determina gli stessi effetti preclusivi della scadenza dei termini perentori) per l’anticipazione delle spese di pubblicità, incluso il contributo per la pubblicazione sul P.V.P. prescritto dall’art. 18 bis D.P.R. n. 115 del 2002, comporta l’impossibilità per la parte di compiere l’atto indispensabile per la prosecuzione e conduce ad una pronuncia di improseguibilità del processo”.

Pertanto, è di fondamentale e cruciale importanza completare con la massima sollecitudine tutte le operazioni necessarie per rispettare le scadenze stabilite riguardanti la pubblicazione dell’avviso di vendita sul Portale delle Vendite Pubbliche (P.V.P.). In questo modo, si possono evitare gravi conseguenze e problematiche significative che potrebbero insorgere a causa di eventuali ritardi o inadempienze. Rispettare i tempi previsti è essenziale per garantire che l’intero processo di vendita si svolga senza intoppi e senza compromettere la validità delle procedure, assicurando così la correttezza e l’efficacia dell’intero iter.

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