TAEG, ISC e TAE nei contratti di mutuo

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La mancata o errata indicazione del TAEG, ISC e del TAE nei contratti di mutuo può determinare la nullità prevista dall’art. 117, comma 6, T.U.B.?

Parte della giurisprudenza si è espressa in modo negativo precisando che ciò non comporterebbe la nullità delle clausole contrattuali e neppure l’automatica applicazione di un tasso sostitutivo (cfr. Corte di Appello di Bari, sez. II, sentenza n. 1477 del 18/08/2021).

L’Indicatore sintetico di costo (ISC), detto anche Tasso annuo effettivo globale (TAEG), rappresenta il costo del finanziamento; costituisce quindi solo uno strumento informativo e non un requisito obbligatorio del contratto di mutuo.
Il TAEG/ISC ed il TAE (Tasso annuo effettivo) non rientrano tra i tassi di interesse o tra le condizioni economiche del contratto di mutuo. Pertanto, la loro mancata o errata indicazione non causa alcuna nullità.
Tali indici svolgono una mera funzione di informazione che consente alla parte mutuataria di conoscere il costo effettivo al quale va incontro con la stipula del finanziamento.

Le precisazioni del Tribunale di Cremona, sentenza n. 348 del 6/07/2021

Sul punto, il Tribunale di Cremona, sentenza n. 348 del 6/07/2021, ha precisato che: “La mancata o inesatta indicazione del c.d. ISC/TAEG in un contratto di finanziamento non determina la nullità del tasso per indeterminatezza ex art. 117, 6° co. TUB. In tema di ISC, si rileva che l’obbligo di esplicitazione dell’indicatore è stato introdotto dall’art. 9 della delibera CICR del 4.3.2003, che ha demandato alla Banca d’Italia la selezione delle operazioni finanziarie interessate dal dovere informativo e l’individuazione delle modalità di calcolo. L’indice, sebbene sia calcolato attraverso il medesimo procedimento utilizzato per la determinazione del TAEG, è disciplinato, diversamente da quest’ultimo, da una norma di fonte regolamentare, sicché, nell’ipotesi in cui sia specificato erroneamente o non sia specificato, non è possibile applicare il tasso sostitutivo previsto dall’art. 117 TUB, stante la mancanza di una apposita disposizione normativa”.

Possono esserci però conseguenze diverse dalla nullità

Pur non determinando alcuna nullità, la mancata o inesatta indicazione degli indici informativi può determinare conseguenze diverse. Questo accade nel caso in cui la mancanza o l’erroneità siano idonee a generare una diversa percezione della realtà che potrebbe quindi giustificare una responsabilità risarcitoria in capo alla banca mutuante (cfr. Trib, Bergamo, sentenza n. 2740 del 31/12/2021 e Corte di Appello di Bari, Sez. II, sentenza n. 1477 del 18/08/2021).

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