Negli ultimi anni sono proliferate le azioni volte a dimostrare l’applicazione di interessi usurari ai contratti di mutuo, di conto corrente oppure ai finanziamenti in genere.
L’onere probatorio a carico dell’attore è però piuttosto oneroso.
La Corte di Cassazione con la pronuncia a SS.UU. n. 19597/2020 ha precisato che: “L’onere probatorio nelle controversie sulla debenza e sulla misura degli interessi moratori, ai sensi dell’art. 2697 c.c., si atteggia nel senso che, da un lato, il debitore, il quale intenda provare l’entità usuraria degli stessi, ha l’onere di dedurre il tipo contrattuale, la clausola negoziale, il tasso moratorio in concreto applicato, l’eventuale qualità di consumatore, la misura del T.e.g.m. nel periodo considerato, con gli altri elementi contenuti nel Decreto ministeriale di riferimento; dall’altro lato, è onere della controparte allegare e provare i fatti modificativi o estintivi dell’altrui diritto”.
È pertanto incombenza di chi intende dimostrare l’applicazione di tassi usurari ad opera di un istituto di credito precisare i trimestri di riferimento, la percentuale di sconfinamento e fornire i Decreti ministeriali attestanti il tasso soglia per ciascuno dei periodi contestati.
In particolare, i Decreti ministeriali che specificano il tasso di interesse, essendo atti amministrativi, costituiscono documenti che dovranno essere prodotti dalle parti entro i termini previsti dal codice di rito (“risulta dunque irrilevante che il CTU abbia effettuato la verifica dell’usurarietà degli interessi acquisendo i Decreti in quanto l’attività del consulente non può supplire all’onere probatorio incombente sulla parte” (Tribunale Ragusa sez. I, 01/07/2020, n.526).
L’attore / opponente dovrà allegare e provare le singole poste ritenute indebite, specificare in che termini sarebbe avvenuto il superamento dei tassi soglia, oltre che indicare e documentare i tassi soglia medesimi (cfr., da ultimi, Tribunale Perugia, sez. II, 28/02/2022, n. 290; Corte di Appello Perugia, 01/10/2021, n. 560; Tribunale Ivrea, 7/09/2021, n. 836; Corte di Appello L’Aquila, 20/07/2021, n. 1146).
L’onere probatorio va ripartito attribuendo al debitore l’onere di argomentare il tipo contrattuale, la clausola negoziale, il tasso moratorio in concreto applicato e gli ulteriori elementi presenti nel Decreto ministeriale di riferimento; dall’altro lato, sarà invece onere della banca allegare e provare gli eventuali fatti modificativi o estintivi.
In ragione di ciò, alla dedotta applicazione di interessi usurari, deve fare riscontro un’opportuna allegazione dei presupposti dell’usura, in caso contrario si corre il concreto rischio che le doglianze siano rigettate senza che venga neppure disposta una consulenza tecnica d’ufficio.