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Il mediatore ha il compito di mettere in relazione due o più parti per la conclusione di un affare, senza essere legato ad alcuna di esse da rapporti di collaborazione, di dipendenza o di rappresentanza (cfr. art. 1754 c.c.).
L’art. 1755 c.c. stabilisce inoltre che “Il mediatore ha diritto alla provvigione da ciascuna delle parti, se l’affare è concluso per effetto del suo intervento” e che “La misura della provvigione e la proporzione in cui questa deve gravare su ciascuna delle parti, in mancanza di patto, di tariffe professionali o di usi, sono determinate dal Giudice secondo equità”.
La Cassazione ha più volte precisato che, accanto alla mediazione ordinaria, può però sussistere anche una mediazione cd. atipica, fondata su di un contratto a prestazioni corrispettive, anche con una sola delle parti.
Tale mediazione si differenzia da quella prevista dagli artt. 1754 e ss. c.c. per la natura prevalentemente contrattuale e per la presenza di un formale incarico. In buona sostanza, una parte che intende concludere un affare incarica un soggetto di svolgere un’attività volta alla ricerca di qualcun altro interessato a determinate e prestabilite condizioni (cfr. Cass. SS.UU., n. 3080/2023).
È stato affermato che la circostanza secondo cui il soggetto mediatore non si sia interposto autonomamente tra le parti, ma abbia ricevuto da una sola di esse l’incarico di cercare un contraente, non è sufficiente a mutare la natura mediatoria dell’attività svolta, a condizione però che la sua qualità sia riconosciuta o comunque oggettivamente riconoscibile come tale dall’altra parte (cfr. Cass. 24950/2016 e Cass. 29287/2018).
Quella del mediatore atipico è una condizione che va appunto verificata. È fondamentale la riconoscibilità esterna della posizione terza che il mediatore assume nel rapporto con entrambe le parti.
La mediazione non è pertanto incompatibile con la sussistenza di un rapporto contrattuale di altro tipo tra il mediatore ed uno dei soggetti messi in contatto. Tale circostanza trova conferma nell’art. 1762 c.c., il quale, nel prevedere che il mediatore il quale non manifesti a un contraente il nome dell’altro risponde dell’esecuzione del contratto, ammette implicitamente che il mediatore stesso, pur mantenendo la suddetta qualità, vi aggiunga quella di nuncius o di mandatario del contraente non nominato.