Le Sezioni Unite con una recentissima ed importante pronuncia hanno dettato le regole di comportamento del Giudice in tema di clausole abusive nel procedimento monitorio e di successiva esecuzione forzata.
La fattispecie esaminata riguarda l’emissione di un Decreto ingiuntivo in favore di un professionista che il consumatore non aveva opposto, lamentando, però, in sede di procedura esecutiva, l’omesso rilievo officioso del giudice del procedimento monitorio su una clausola abusiva (nella specie, di deroga del foro del consumatore) presente nel contratto fonte di quel credito e, quindi, chiedendo al Giudice dell’esecuzione di farsi carico del controllo sull’abusività della clausola contrattuale.
Si tratta di questione che è sorta a seguito di quattro pronunce rese dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea (sentenza in C-600/19, Ibercaja Banco; sentenza in cause riunite C-693/19, SPV Project 1503, e C831/19, Banco di Desio e della Brianza; sentenza in C-725/19, Impuls Leasing Romania; sentenza in C-869/19, Unicaja Banco), una delle quali (sentenza in cause riunite C-693/19, SPV Project 1503, e C831/19, Banco di Desio e della Brianza) a seguito di rinvio pregiudiziale disposto dal Tribunale di Milano con ordinanze del 10/08/2019 e del 31/10/2019.
Per effetto della pronuncia resa, in tema di tutela del consumatore il giudicato derivante da un Decreto ingiuntivo non opposto coprirebbe, pertanto, unicamente quanto espressamente dedotto e non più tutto il deducibile.
Un decreto ingiuntivo già passato in giudicato, se privo di un precedente giudizio circa l’abusività delle eventuali clausole contro il consumatore sarebbe quindi superabile e l’abusività potrebbe essere sempre rilevata, anche d’ufficio.
In particolare la Suprema Corte con il provvedimento reso a Sezioni Unite n. 9479/2023, Pres. Curzio, Rel. Vincenti, depositato il 6/04/2023, ha precisato che:
“Fase monitoria:
Il Giudice del monitorio:
- deve svolgere, d’ufficio, il controllo sull’eventuale carattere abusivo delle clausole del contratto stipulato tra professionista e consumatore in relazione all’oggetto della controversia;
- a tal fine procede in base agli elementi di fatto e di diritto in suo possesso, integrabili, ai sensi dell’art. 640 c.p.c., con il potere istruttorio d’ufficio, da esercitarsi in armonia con la struttura e funzione del procedimento d’ingiunzione:
b.1.) potrà, quindi, chiedere al ricorrente di produrre il contratto e di fornire gli eventuali chiarimenti necessari anche in ordine alla qualifica di consumatore del debitore;
b.2) ove l’accertamento si presenti complesso, non potendo egli far ricorso ad un’istruttoria eccedente la funzione e la finalità del procedimento (ad es. disporre c.t.u.), dovrà rigettare l’istanza d’ingiunzione; - all’esito del controllo:
comma 1) se rileva l’abusività della clausola, ne trarrà le conseguenze in ordine al rigetto o all’accoglimento parziale del ricorso;
comma 2) se, invece, il controllo sull’abusività delle clausole incidenti sul credito azionato in via monitoria desse esito negativo, pronuncerà Decreto motivato, ai sensi dell’art. 641 c.p.c., anche in relazione alla anzidetta effettuata delibazione;
comma 3) il Decreto ingiuntivo conterrà l’avvertimento indicato dall’art. 641 c.p.c., nonché l’espresso avvertimento che in mancanza di opposizione il debitore-consumatore non potrà più far valere l’eventuale carattere abusivo delle clausole del contratto e il Decreto non opposto diventerà irrevocabile.
Fase esecutiva
Il Giudice dell’esecuzione:
- in assenza di motivazione del Decreto ingiuntivo in riferimento al profilo dell’abusività delle clausole, ha il dovere – da esercitarsi sino al momento della vendita o dell’assegnazione del bene o del credito – di controllare la presenza di eventuali clausole abusive che abbiano effetti sull’esistenza e/o sull’entità del credito oggetto del Decreto ingiuntivo;
- ove tale controllo non sia possibile in base agli elementi di diritto e fatto già in atti, dovrà provvedere, nelle forme proprie del processo esecutivo, ad una sommaria istruttoria funzionale a tal fine;
- dell’esito di tale controllo sull’eventuale carattere abusivo delle clausole – sia positivo, che negativo – informerà le parti e avviserà il debitore esecutato che entro 40 giorni può proporre opposizione a Decreto ingiuntivo ai sensi dell’art. 650 c.p.c. per fare accertare (solo ed esclusivamente) l’eventuale abusività delle clausole, con effetti sull’emesso Decreto ingiuntivo;
- fino alle determinazioni del Giudice dell’opposizione a Decreto ingiuntivo ai sensi dell’art. 649 c.p.c., non procederà alla vendita o all’assegnazione del bene o del credito;
- se il debitore ha proposto opposizione all’esecuzione ex art. 615, comma 1, c.p.c., al fine di far valere l’abusività delle clausole del contratto fonte del credito ingiunto, il Giudice adito la riqualificherà in termini di opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c. e rimetterà la decisione al Giudice di questa (translatio iudicii);
- se il debitore ha proposto un’opposizione esecutiva per far valere l’abusività di una clausola, il Giudice darà termine di 40 giorni per proporre l’opposizione tardiva – se del caso rilevando l’abusività di altra clausola – e non procederà alla vendita o all’assegnazione del bene o del credito sino alle determinazioni del Giudice dell’opposizione tardiva sull’istanzaex art. 649 c.p.c. del debitore consumatore.
Fase di cognizione
Il Giudice dell’opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c.:
- una volta investito dell’opposizione (solo ed esclusivamente sul profilo di abusività delle clausole contrattuali), avrà il potere di sospendere, ex art. 649 c.p.c., l’esecutorietà del Decreto ingiuntivo, in tutto o in parte, a seconda degli effetti che l’accertamento sull’abusività delle clausole potrebbe comportare sul titolo giudiziale;
- procederà, quindi, secondo le forme di rito”.
La pronuncia impatta su consolidati principi e la sua portata potrebbe essere dirompente per effetti e per casi di ipotetica applicazione.