Uno degli aspetti maggiormente dibattuti in tema di applicazione di interessi oltre la soglia riguarda la sorte di quelli convenzionali in presenza di interessi moratori usurari.
Come noto, mentre il tasso di interesse corrispettivo è diretto a remunerare l’intermediario, quello di mora ha una funzione risarcitoria.
A prescindere dall’andamento del rapporto contrattuale, potrebbe presentarsi un problema di usurarietà del tasso originario con riferimento agli interessi corrispettivi. Per quelli moratori, invece, il rispetto della normativa anti usura va verificato unicamente qualora siano stati effettivamente applicati.
Cosa accade quindi agli interessi convenzionali nel caso in cui venga accertata l’usurarietà di quelli moratori?
Nel tempo sono sorte due diverse possibili interpretazioni.
Secondo la prima e più rigorosa soluzione, l’art. 1815, comma 2, c.c., prevedrebbe la nullità di entrambe le tipologie di tassi di interesse. In caso di interessi moratori oltre soglia dovrebbe essere rimborsato solo il capitale e conseguentemente restituite tutte le somme in precedenza corrisposte a titolo di interessi (convenzionali o moratori).
Il diverso ma prevalente orientamento implicherebbe, invece, la debenza dei soli interessi corrispettivi (naturalmente sempre qualora anche questi siano al di sotto della soglia). Ai sensi dell’art. 1815, comma 2, c.c., la pattuizione del tasso di mora sarebbe nulla ed in caso di ritardo o inadempimento non sarebbero dovuti unicamente gli interessi moratori.
La Cassazione ha avuto modo di precisare che, ove l’interesse corrispettivo sia lecito, ed il calcolo degli interessi moratori applicati determini il superamento della soglia usuraria, solo questi ultimi sarebbero illeciti; resterebbe valido l’art. 1224, comma 1, c.c., con applicazione degli interessi nella misura dei corrispettivi lecitamente pattuiti (Cassazione, SS.UU., sentenza n. 19597/2020). In ragione di ciò, il contratto con clausola usuraria non sarebbe del tutto gratuito, ma sarebbe applicabile la pattuizione degli interessi corrispettivi.
Da ultimo, la Cassazione ha recentemente ribadito che: “La pattuizione di un tasso di interesse moratorio usurario non comporta la gratuità del contratto, poiché la sanzione della non debenza di alcun interesse, prevista dall’art. 1815, comma 2, c.c., non coinvolge anche gli interessi corrispettivi lecitamente pattuiti, che continuano ad essere applicati ai sensi dell’art. 1224, comma 1, c.c.” (Cassazione civile, sez. III, 21/03/2023, n. 8103. Pres. Frasca. Est. Sestini).
La soluzione più applicata prevede, quindi, che possono essere non dovuti gli interessi corrispettivi se la clausola nulla riguarda tale tasso e che possono essere non dovuti quelli moratori se la clausola nulla riguarda loro: “La sanzione non contagia le clausole legittime: di conseguenza, l’usurarietà degli interessi di mora non contagia gli interessi corrispettivi legittimi” (Corte di Cassazione, ordinanza n. 24992 del 9.11.2020).